Nuova disciplina a tutela del consumatore nella vendita dei beni di consumo (Decreto legislativo n.24/2002 attuativo della direttiva 1999/44 CE) Con il decreto legislativo 2 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del giorno 8.3.2002, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. Si tratta di una importante e profonda rivoluzione, che cambia principi e regole consolidate da lungo tempo, introducendo nuove garanzie a favore dei consumatori. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo il 23 marzo 2002, sono stati introdotti otto nuovi articoli nel codice civile, dal 1519bis al 1519nonies, riuniti in un nuovo paragrafo dedicato alla vendita dei beni di consumo. Poiché la nuova disciplina : 1. riguarda tipi di vendita ,come quella di beni da fare o da assemblare, in cui rientrano numerose attività artigiane (ad esempio: installatori di impianti , falegnamerie, tappezzieri, sarti, autoriparatori, ecc.) 2. attribuisce una notevole responsabilità in capo all'ultimo anello (che non è necessariamente -come nei casi sopra elencati- un commerciante) di una filiera produttiva che viene in contatti con il consumatore finale, appare opportuno effettuarne un esame analitico al fine di fornire indicazioni per prevenire possibili addebiti di responsabilità nei confronti di imprese associate. Ambito di applicazione e rapporti con la disciplina precedente La nuova tutela ha un ambito di applicazione esteso e non vale solo nel caso delle compravendita in senso stretto. Ai contratti di vendita, infatti, sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Non è necessario, dunque, per la sussistenza delle garanzie prevista dalla nuova legge, che vi sia formalmente un contratto di compravendita, essendo sufficiente che in qualunque modo, all'interno di qualsiasi rapporto o contesto, siano forniti dei beni di consumo. Tali beni, possono essere anche di seconda mano, nel qual caso la responsabilità del venditore è limitata ad un anno. Tuttavia, parte obbligatoria del rapporto deve essere un consumatore, ossia "la persona fisica che,…, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Ciò comporta che l'artigiano che acquisti i materiali di cui necessita per svolgere la sua attività, non essendo consumatore, non godrà delle nuova e più estesa tutela nei confronti del fornitore essendo però responsabile dei nuovi obblighi previsti dalla disciplina nei confronti del consumatore. L'artigiano continuerà ad essere tutelato nei confronti del proprio fornitore dalle garanzie relativa ai vizi della cosa inerenti al contratto di compravendita. La conformità al contratto Il nuovo concetto di "conformità al contratto" diventa il criterio di valutazione che aziona le tutele previste in favore del consumatore. Il parametro di valutazione della conformità deriva dalle aspettative dei consumatori che si basano non più solamente sulla notorietà delle caratteristiche del bene ma anche sulla pubblicità e sulla specifica esigenza rappresentata al venditore. Pertanto sono conformi al contratto: 1. I beni idonei all'uso abituale; 2. i beni che presentano le caratteristiche che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; Viene quindi attribuita espressa efficacia alle dichiarazioni riportate sulle etichette di confezionamento e addirittura alle promesse fatte in sede di reclame del prodotto; 3. I beni conformi alla descrizione fatta dal venditore e che possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; 4. I beni idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. E' il caso in cui il consumatore si rivolge al venditore richiedendogli non un prodotto specifico ma rappresentandogli una esigenza e chiedendogli un prodotto in grado di soddisfarla. L'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparata al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. Il venditore può liberarsi dalla responsabilità, dimostrando: 1. che il difetto di conformità era conosciuto al consumatore 2. che la pubblicità fatta dal produttore non era a lui nota, né poteva esserlo secondo la normale diligenza 3. che le affermazioni pubblicitarie sono state da lui debitamente corrette al momento dell'acquisto. Cionondimeno è opportuno rivedere comunque la comunicazione pubblicitaria e promozionale, i cataloghi, i depliant e tutta la documentazione relativa ai prodotti/ servizi venduti, oltre a formare specificamente i soggetti che hanno rapporti con il pubblico per evitare il sorgere di aspettative particolari nel consumatore che potrebbero comportare l'attribuzione di responsabilità del venditore ai sensi della nuova disciplina. Diritti dei consumatori In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto ad invocare una serie di rimedi seguendo il seguente ordine: 1. In primo luogo, può chiedere la riparazione o sostituzione a sua scelta, senza sopportarne le spese (spedizione,mano d'opera,materiali) in un congruo termine. 2. Subordinatamente può richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ma solo se: a) la riparazione e la sostituzione del bene sono eccessivamente onerose o impossibili per il venditore; b) il venditore non provvede alla riparazione/sostituzione entro un congruo termine; c) la sostituzione/riparazione ha arrecato danni notevoli al consumatore Inoltre, se il difetto è lieve, l'impossibilità o l'eccessiva onerosità della riparazione o sostituzione danno diritto unicamente alla restituzione del prezzo pagato e non alla risoluzione del contratto. Termini ed onere della prova Il consumatore può attivare i diritti riconosciuti dal decreto legislativo n. 24/2002 entro 24 mesi dalla consegna del bene purché la non conformità sia denunciata entro due mesi dal momento in cui si è manifestata. Spetta al consumatore dimostrare di avere acquistato il bene presso il venditore, la data di acquisto, la presenza della non conformità al momento della consegna. Tuttavia, se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, spetterà al venditore la prova che tale difetto non sussisteva al momento della consegna. La disciplina prevede solo rimedi giurisdizionali e non prevede espressamente la possibilità di ricorrere a strumenti stragiudiziali di componimento delle controversie. Peraltro è opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che in alcuni casi è possibile e è probabile, soprattutto per le non conformità derivanti da non corretta informazione del consumatore, l'applicazione della legge n. 281/98 con la conseguente possibilità, per le associazioni dei consumatori, di attivare azioni collettive di tutela. Azione di regresso del venditore Il venditore finale che abbia effettuato una sostituzione/riparazione o sia andato soggetto ad uno degli altri rimedi previsti dalla disciplina per un difetto di conformità imputabile ad un'azione od omissione di un precedente anello della catena, del produttore o di un altro intermediario, ha diritto di regresso nei confronti del soggetto responsabile (art. 1519 quinquies c.c.) entro un anno dall'esecuzione della prestazione. Si tratta di quei casi - alcuni tipici delle realtà produttive dei nostri associati - in cui il "venditore" come tale qualificato ai sensi della disciplina in oggetto fornisce nell'ambito di una propria prestazione, beni o servizi prodotti da altri (es. installatore di impianti, autoriparatore, sarto, mobiliere, tappezziere, ecc.) e che potrebbero esporre a responsabilità diretta nei confronti del consumatore ai sensi delle nuove norme. In tali casi, la disciplina lascia impregiudicato il diritto di regresso nei confronti dei fornitori risalendo la filiera sino al produttore del bene, nell'ambito delle ordinarie norme del codice civile. In termini pratici ciò vuole dire che, se un autoriparatore ha montato una batteria difettosa sull'automobile del cliente, sarà tenuto a sostituirla o ripararla senza spese di mano d'opera né di materiale per il suo cliente. A sua volta, l'autoriparatore potrà però rivalersi delle spese sostenute sulla casa produttrice delle batterie o sull'intermediario che gliele ha fornite (diritto di regresso) entro un anno che decorre dal giorno in cui ha effettuato l'intervento di sostituzione/riparazione. Pertanto, la combinazione tra nuova e vecchia disciplina determina tale situazione : 1. il venditore è garantito nei confronti del fornitore per i materiali acquistati,secondo la disciplina ordinaria precedente, per un solo anno; 2. lo stesso venditore è responsabile nei confronti del consumatore, in base alla nuova disciplina per due anni, Tuttavia, il venditore può tutelarsi per l'anno non coperto dalla garanzia esercitando l'azione di regresso. Deve tuttavia essere messo in massima evidenza che il diritto di regresso come sopra specificato è rinunciabile ovvero la rinuncia ad esso può essere prevista tra le parti nei contratti tra loro stipulati (al contrario dei diritti dei consumatori stabiliti dalla nuova disciplina che sono irrinunciabili e sono nulli i patti contrari o che tendano a modificarli in negativo). Può accadere, pertanto, che nei contratti di fornitura possono essere "imposte" ai venditori, punto di contatto ultimo col consumatore finale, specifiche clausole di espressa rinuncia all'azione di regresso, eliminando loro la possibilità di rivalersi a ritroso sui propri fornitori. Se l'autoriparatore dell'esempio precedente avesse firmato una simile clausola, si ritroverebbe ad essere l'unico a pagare anche se il difetto della batteria non dipendesse dalla sua installazione ma dalla casa produttrice. Alla luce di quanto appena messo in risalto, pertanto, è bene informare gli associati di tale eventualità, invitando gli stessi a rivedere i contratti con i fornitori e a prestare la massima attenzione per evitare di sottoscrivere clausole nelle quali rinunciano al diritto di regresso, poiché in questo modo correrebbero il rischio di essere gli unici a sopportare i costi di eventuali responsabilità nei confronti dei consumatori, anche quando il difetto non deriva dalla loro lavorazione intermedia, ma, come detto, è da imputarsi a difetto della materia prima o dei componenti di ricambio utilizzati. Garanzie convenzionali Le nuove garanzie si applicano sempre e comunque. I venditori possono tuttavia pattuire garanzie ulteriori, che sono disciplinate dalle nuove norme con il nome di garanzie convenzionali. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare i seguenti elementi: a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dalla nuova legge e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve inoltre essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Le disposizioni sulla garanzia convenzionale (art. 1519 septies) , per i prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore (23 marzo 2002), si applicano solo a partire dal 1 luglio 2002. Conclusioni L'esame della disciplina in oggetto presenta, come visto, diversi aspetti sui quali è opportuno prestare attenzione, soprattutto nella fornitura di informazioni di supporto e indicazioni preventive agli associati. In particolare, peraltro, l'estensione delle garanzie ad aspetti legati alla pubblicità, all'etichettatura ed alle caratteristiche dichiarate del bene venduto rende il venditore responsabile delle informazioni fornite al consumatore con riferimento alle aspettative da questi ragionevolmente nutrite, elemento che costituisce certamente una significativa innovazione rispetto alla disciplina precedente. Nell'Area Download, qui sotto, sono disponibili anche i testi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Decreto Legislativo 2/2/2002 nr. 24.